Per i padri lavoratori le pari opportunità nascono a Firenze. Per la prima volta un tribunale italiano, con una sentenza rivoluzionaria, ha riconosciuto a un papà il diritto ad astenersi dal lavoro per l'intero periodo del congedo di maternità previsto per le mamme dal Testo unico. A casa, dunque, per tutti e cinque i mesi e non importa se nei primi due il nascituro è ancora nella pancia.

Il caso è quello di una coppia toscana in cui la madre, lavoratrice autonoma, colpita da una grave malattia non aveva chiesto alcuna indennità all'Inps. A questo punto era stato il padre, lavoratore dipendente, a farne richiesta ma l'istituto di previdenza si era limitato a riconoscergli unicamente i tre mesi post partum e l'80% della retribuzione.

Secondo l'Inps, infatti, non solo non c'era alcuna domanda da parte della madre per i due mesi antecedenti la data del parto ma neppure erano stati versati i relativi contributi nella gestione previdenziale di riferimento.

Si chiudeva così, con l'ennesima porta in faccia, il primo round di una vicenda che, come tante altre prima, era stata risolta partendo dall'assunto che il diritto del padre fosse soltanto un derivato di quello della madre, per cui non essendoci quello neppure il papà poteva beneficiarne.

Il tenace marito si è però rivolto al tribunale di Firenze che, con la sentenza del 16 novembre 2009 n. 1169 (pubblicata su www.guidanormativa.ilsole24ore.com), ha ribaltato l'assunto, in quanto, legge alla mano, l'articolo 25 del Dlgs 151/2001, riconosce "al padre lavoratore il diritto al congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità" così come spetta alla lavoratrice madre.

Non solo, ma come ha chiarito dalla Corte costituzionale nel 1987 la locuzione "lavoratrice madre" va letta semplicemente come "madre", lavoratrice o meno, in quanto il bene da tutelare non è unicamente quello della salute della donna ma anche, grazie alla presenza continuativa del genitore, quello dell'assistenza materiale e affettiva del nascituro.

Ragion per cui, anche il padre lavoratore ha un suo "diritto autonomo alla fruizione del congedo di paternità, a prescindere dal fatto che la madre sia stata lavoratrice, e dunque anche dal di lei diritto al trattamento connesso al regolare pagamento dei contributi".Congedo pieno, dunque, per il genitore nella misura in cui, caso per caso, spetterebbe alla madre. In questa ipotesi, perciò, ai 5 mesi il giudice ha aggiunto anche i 15 giorni legati alla nascita prematura.

 

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